Art. 19Livello di piano

In relazione al livello di piano, limitatamente alle unita' immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:

  • a)0,80 per, le abitazioni situate al piano seminterrato;
  • b)0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
  • c)1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all'ultimo piano;
  • d)1,20 per le abitazioni situate al piano attico. Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10. 25
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 dicembre 1998, n. 431

25

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Testo vigente dal 30 dicembre 1998, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art19 · fonte su Normattiva