Art. 51
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((L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale)). Il procedimento di appello, per tutto cio' che non e' regolato dalla presente legge, e' disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice.
Testo vigente dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992 · versione 7 su Normattiva