Legge urbanistica

Art. 12 — Piani regolatori generali intercomunali

[1]Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o piu' Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici puo', a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.

[2]In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina:

  • a)l'estensione del piano intercomunale da formare;
  • b)quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso e come debba essere ripartita la relativa spesa.

[3]Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all'art. 9 in tutti i Comuni compresi nel territorio da esso considerato.

[4]Deve inoltre essere comunicato ai podesta' degli stessi Comuni perche' deliberino circa la sua adozione.

[5]Compiuta l'ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della presente legge, il piano intercomunale e' approvato negli stessi modi stabiliti dall'art. 10 per l'approvazione del piano generale comunale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art12 · fonte del testo