Legge urbanistica

Art. 5 — Formazione ed approvazione del piani territoriali di coordinamento

[1]Allo scopo di orientare o coordinare l'attivita' urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

[2]Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

  • a)alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;
  • b)alle localita' da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;
  • c)alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

[3]I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

[4]Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attivita' privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art5 · fonte del testo