Art. 14
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[1]Compilazione dei piani particolareggiati.
[2]I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podesta' con apposita deliberazione.
[3]E' pero' in facolta' del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
[4]Contro il decreto del prefetto il podesta' puo' ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002
