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[1]Compilazione dei piani particolareggiati.

[2]I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e debbono essere adottati dal podesta' con apposita deliberazione.

[3]E' pero' in facolta' del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.

[4]Contro il decreto del prefetto il podesta' puo' ricorrere, entro 30 giorni, al Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art14 · fonte del testo