Legge urbanistica

Art. 24 — Aree private destinate alla formazione di vie e piazze

[1]Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore puo' essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a meta' della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondita' massima di metri 15.

[2]Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sara' invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennita' di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.

[3]Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennita' di esproprio rimborsata il Comune dovra' restituire la differenza.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art24 · fonte del testo