Art. 24 — Aree private destinate alla formazione di vie e piazze
[1]Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore puo' essere fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a meta' della larghezza della via o piazza da formare fino a una profondita' massima di metri 15.
[2]Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell'area latistante sara' invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennita' di espropriazione, fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.
[3]Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore al valore delle aree cedute o dell'indennita' di esproprio rimborsata il Comune dovra' restituire la differenza.
Testo vigente dal 16 ottobre 1942
