Art. 44
Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle societa', degli istituti e dei privati contemplati nell'art. 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva