Legge urbanistica

Art. 6 — Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento

[1]Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sara' stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

[2]I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art6 · fonte del testo