Art. 6 — Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento
[1]Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sara' stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.
[2]I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
Testo vigente dal 16 ottobre 1942
