Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Repêchage - Presupposto - Posizione lavorativa attribuibile - Stipula di un contratto autonomo - Obbligo di ricollocamento - Sussistenza - Fondamento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'obbligo di repêchage sussiste tutte le volte in cui, al momento del recesso, esiste in azienda una posizione lavorativa in concreto attribuibile al lavoratore licenziando, restando irrilevante che il datore l'abbia ricoperta, sulla base di una sua scelta insindacabile, con contratto di lavoro autonomo, consentendosi, altrimenti, l'elusione dell'obbligo di ricollocamento attraverso il ricorso a figure contrattuali diverse dal lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 31312/2025Sez. LRv. 677123-01
Riguarda ancheart. 41 Costituzione
Precedenti: 669861-01, 676143-01, 671585-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE Licenziamento per cessazione dell'appalto - Procedura ex art. 24 l. n. 223 del 1991 - Inapplicabilità - Presupposti - Eccezione - Fattispecie.
La procedura prevista per i licenziamenti collettivi dall'art. 24 della l. n. 223 del 1991 non si applica, ex art. 7, comma 4-bis, d.l. n. 248 del 2007, conv. con modif. dalla l. n. 31 del 2008, al licenziamento di lavoratori per cessazione dell'appalto, ove essi siano riassunti alle medesime condizioni dall'impresa subentrante, a meno che la riassunzione sia mancata per almeno cinque dipendenti, riespandendosi in tal caso la disciplina generale del licenziamento collettivo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva dichiarato illegittimo, per inosservanza della procedura di cui all'art. 24 l. n. 223 del 1991, il licenziamento intimato dall'impresa cessata dall'appalto ad un operaio, unico dipendente a non essere riassunto da quella subentrata, sicché detto licenziamento andava qualificato come individuale per giustificato motivo oggettivo).
Cass. civ. n. 24920/2025Sez. LRv. 676544-01
Riguarda ancheart. 24 legge 223/1991art. 7 d.l. 248/2007
Precedenti: 650130-01, 672592-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Impossibilità di ricollocamento - Momento del recesso - Rilevanza - Circostanze sopravvenute e non prevedibili - Valutazione - Esclusione - Occorrenza in pendenza del periodo di preavviso - Irrilevanza - Fattispecie.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la valutazione inerente all'impossibilità per il datore di lavoro di ricollocare il lavoratore va effettuata con riferimento all'organizzazione aziendale relativa al momento in cui il licenziamento stesso è stato intimato, restando irrilevanti tutte le circostanze sopravvenute e non prevedibili, estranee alla sfera volitiva del datore di lavoro, anche se verificatesi in pendenza del periodo di preavviso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando - ai fini della valutazione del rispetto dell'obbligo di repêchage - le dimissioni di un altro dipendente, avvenute nove mesi dopo il recesso).
Cass. civ. n. 24051/2025Sez. LRv. 676143-01
Riguarda ancheart. 1175 Codice civileart. 2103 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 669861-02, 655997-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento disciplinare - Proporzionalità tra sanzione e fatto addebitato - Valutazione - Coscienza e volontà dell'azione - Accertamento - Necessità.
In tema di licenziamento disciplinare, ai fini della valutazione di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato, il giudice di merito, prima ancora di indagare il grado della colpa o l'intensità dell'elemento intenzionale, deve valutare la condizione psichica del lavoratore, onde accertare se abbia agito con coscienza e volontà.
Cass. civ. n. 20311/2025Sez. LRv. 676105-01
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 574932-01, 621909-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ultimazione di opere edili - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Impossibilità di utilizzare i lavoratori nelle articolazioni dell'impresa - Dimostrazione da parte del datore di lavoro - Necessità.
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.
Cass. civ. n. 16769/2025Sez. LRv. 675639-01
Precedenti: 610068-01, 669861-02, 655704-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Comportamenti costituenti violazione di legge o di doveri fondamentali del lavoratore - Affissione del codice disciplinare - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la necessità dell'affissione con riguardo alla contestazione, nei confronti del dipendente, di condotte ingiuriose e minacciose nei confronti di colleghi e di ulteriori comportamenti irrispettosi nei confronti della clientela e violativi dell'obbligo di attenersi alle condizioni di vendita stabilite dall'azienda).
Cass. civ. n. 11584/2025Sez. LRv. 675538-01
Riguarda ancheart. 2119 Codice civileart. 7 Statuto dei lavoratori
Precedenti: 647505-01, 655610-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).