Limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia
Art. 12 — Controllo di società ed enti
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L'esercizio in Libia di ogni altra attivita' industriale e commerciale da parte di societa' e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonche' l'esercizio delle stesse da parte di ebrei, oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, e' sottoposto al controllo del Governo.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
