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[1]E' proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale anche su periodici.

[2]Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonche' coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art14 · fonte del testo