Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. 328 parole tolte, 21 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica in Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti;
tolto: 1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;
tolto: 2° le scuole elementari di chi all'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle localita' in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia superiore a 20;
tolto: 3° le attribuzioni deferite dall'art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al Ministro per l'educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l'Africa Italiana e dal Sopraindente scolastico;
tolto: 4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verra' deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualita' di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non e' prevista per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturita' e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;
tolto: 5° in deroga all'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana e' autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all'insegnamento nelle scuole elementari della Libia per alunni di razza ebraica.
tolto: Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178