Art. 16 — Esercizio del culto. Comunità israelitiche
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[1]Nulla e' innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attivita' delle comunita' israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:
[2]1° e' soppresso il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunita' israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;
[3]2° e' inibito alle comunita' israelitiche della Libia l'acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorche' per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunita' stesse, previo consenso del Governo della Libia;
[4]3° e' soppresso il terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunita' israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunita' israelitiche italiane;
[5]4° le attuali comunita' israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;
[6]5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia e' costituita in Tripoli una comunita' israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;
[7]6° oltre alle attuali comunita' israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunita' israelitica puo' essere creata in Libia;
[8]7° il Governatore generale e' autorizzato a revocare le deleghe date alle comunita' israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
