Art. 17 — Personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici
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[1]Fermo il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla e' innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettivita' ebraiche.
[2]Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore generale puo' autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale sara' iscritto in speciali ruoli locali.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
