Art. 18 — Discriminazione
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[1]Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e' disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerenze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa e' fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal Segretario generale del Governo, che la presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.
[2]La discriminazione conferita dai Ministro per l'interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, lettera h) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'art. 9, esclusa la lettera a), della presente legge.
[3]Il Governatore. generale ha la facolta', caso per caso, sentito l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'art. 11 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
