Limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia
Art. 20 — Ebrei stranieri e apolidi
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Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
