Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. 289 parole tolte, 21 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Per la prima applicazione dell'art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprieta' piena o nuda, sia; a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati nonche' quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.
tolto: Il valore del patrimonio immobiliare e' accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli, per le provincie di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le provincie di Bengasi e Derna, composte dal rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dai procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.
tolto: La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori venali in comune commercio risultanti dalle contrattazioni dell'ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa localita' ed in analoghe con dizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sani tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.
tolto: Tale valutazione e' fatta con riguardo alla consisteza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprieta' a titolo oneroso o gratuito - salvo per questi ultimi, le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni - per atti tra vivi, o mortis causa, o per espropriazione per causa di pubblica utilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.