Art. 22 — Ricorsi contro le valutazioni
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[1]Contro le valutazioni fatte in base all'art. 21 e' ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.
[2]Il ricorso e' giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presse la Corte di appello di Tripoli, e composta dal Primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato che la presiede, da un ingegnere dell'Ufficio delle opere pubbliche del Governo e da un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artista e dirigenti di azienda della Libia, se trattisi di immobili urbani; se trattisi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.
[3]Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggette ad impugnazione.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
