Confronto con la versione in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. 144 parole tolte, 21 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Ad ogni effeto di legge e' considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:
tolto: 1° che dalla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunita' israelitica della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;
tolto: 2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;
tolto: 3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.
tolto: Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 20 GENNAIO 1944, N. 25, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 1949, N. 178
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.