Limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia

Art. 4 — Denunzia di appartenenza alla razza ebraica

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[1]L'appartenenza alla razza ebraica, del cittadino italiano libico, fermo per l'ebreo cittadino italiano metropolitano il disposto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunciata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall'interessato che dal presidente della comunita' israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

[2]Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, e' ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una Commissione composta dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

[3]Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

[4]Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorita'.

[5]I presidenti delle comunita' Israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art4 · fonte del testo