Art. 5 — Esclusione dal servizio militare. Precettazione civile
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Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace ed in guerra ai sensi dell'art. 10, lettera a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
