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[1]Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; gli ebrei in Libia non possono avere alle proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.

[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art7 · fonte del testo