Limitazioni di capacita' degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia
Art. 7 — Domestici di ebrei
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[1]Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728; gli ebrei in Libia non possono avere alle proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.
[2]I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
