Art. 8 — Cognomi e nomi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944. Leggi il testo vigente →
[1]La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonche' sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.
[2]I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
[3]I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani metropolitani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella Gazzetta Ufficiale del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
[4]I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.
[5]I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.
[6]Coloro che avessero giu' assunto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.
[7]S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.
[8]I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino a lire tremila.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944
