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[1]Gli ebrei in Libia non possono:

  • a)essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;
  • b)essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, ne' avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di societa', esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;
  • c)essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti italiani;
  • d)essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani;
  • e)prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa della Nazione;
  • f)essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie. Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.

[2]Ai concessionari e' rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base a calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1942 al 9 febbraio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-10-09;1420~art9 · fonte del testo