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Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali, sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentiti i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, limiti massimi generali di velocita'. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocita' massima o da ambedue, per i quali e' prescritta una velocita' massima inferiore ai limiti massimi generali. I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;631~art1 · fonte del testo