Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
I limiti massimi di velocita' saranno segnalati solo ai posti di frontiera ed in corrispondenza delle uscite da aree portuali, aeroportuali e da terminali "auto + treno" ed "auto al seguito", con le modalita' che saranno stabilite dal decreto di cui al primo comma del precedente articolo 1.
Testo in vigore dal 31 agosto 1977 al 1 gennaio 1993
