All'articolo 31 della legge 5 luglio 1961, n. 635, sono aggiunti i seguenti commi: "Qualora, al termine di ciascun esercizio, l'ammontare delle garanzie assunte nell'esercizio stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione dal precedente comma, la differenza sara' portata in aumento del limite fissato per l'esercizio successivo. Detta differenza potra' essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui e' stata riportata e le garanzie assunte fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma. L'ammontare delle garanzie, che si estinguono nello stesso esercizio in cui sono state assunte, non viene computato ai fini del calcolo indicato nel secondo comma del presente articolo".

Testo vigente dal 30 dicembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1404~art1 · fonte su Normattiva