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Neppure si applicano quando sussistano atti aventi data certa anteriore alla pubblicazione della presente legge, coi quali, sugli immobili o diritti immobiliari cui si riferivano gli atti indicati nel precedente articolo, l'alienante o promittente abbia disposto, in tutto od in parte, trasferimenti o promesse di trasferimento a favore di terzi, o dei quali letti immobili o diritti abbiano formato oggetto di divisione.

Testo in vigore dal 5 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-01-26;29~art3 · fonte del testo