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Le tabelle numeri 1, 2 e 3 relative ai limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, annesse alla legge 10 aprile 1951, n. 113, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dalle tabelle numeri 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Per l'ufficiale "a disposizione" promosso al grado superiore, ai sensi dell'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, si applicano i limiti di eta' del grado conseguito in tale posizione.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1499~art1 · fonte del testo