Le somme provenienti dall'alienazione dei residuati di guerra, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulteranno utilizzate dall'A.R.A.R. per l'acquisto delle merci di cui al precedente art. 2 e per le relative spese accessorie e di gestione saranno considerate come versate al Tesoro e da questo anticipate per le operazioni anzidette. Alla relativa regolazione finanziaria si provvedera' mediante mandato commutabile in quietanza di entrata, da trarsi su corrispondente stanziamento di spesa relativo all'anticipazione di cui sopra che sara' ricuperata, dal Tesoro al momento della definitiva chiusura delle gestioni stesse.

Testo vigente dal 16 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-01-02;3~art4 · fonte del testo