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La prelevazione di somme dal capitolo n. 81-bis di cui al precedente articolo, e la loro iscrizione in aumento, dei capitoli compresi nella tabella C annessa alla presente legge saranno fatte per decreti del ministro del tesoro registrati alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-19;327~art2 · fonte del testo