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La prelevazione di somme dal capitolo n. 81-bis di cui al precedente articolo, e la loro iscrizione in aumento, dei capitoli compresi nella tabella C annessa alla presente legge saranno fatte per decreti del ministro del tesoro registrati alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
