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[1]Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 346, sono applicabili all'acquisto dei combustibili liquidi.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 19 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
