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[1]Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 346, sono applicabili all'acquisto dei combustibili liquidi.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 19 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Luzzatti - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-19;327~art4 · fonte del testo