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[1]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 835,000 al capitolo n. 127: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910, a titolo di reintegro delle somme prelevate a favore dei capitoli 88, 89, 95, 98 e 212 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 19 giugno 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
