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[1]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 835,000 al capitolo n. 127: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910, a titolo di reintegro delle somme prelevate a favore dei capitoli 88, 89, 95, 98 e 212 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 19 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Luzzatti - Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-19;328~art2 · fonte del testo