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[1]E' autorizzata la maggiore assegnazione di L. 150,000 al capitolo 127: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» inscritto nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910, a titolo di reintegro della somma prelevata a favore del capitolo n. 62 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 giugno 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Tedesco.

[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 24 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-12;304~art2 · fonte del testo