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L'assegno personale mensile previsto dall'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete ai personali delle Amministrazioni dello Stato che del citato trattamento economico fruiscono anche se essi siano comandati o trasferiti presso altre l'Amministrazioni dello Stato.

Testo in vigore dal 1 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;227~artunico · fonte del testo