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Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 9 ottobre 2010

urn:nir:stato:legge:1975-12-05;704~artunico · fonte del testo