Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1976 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai familiari dei lavoratori chiamati o richiamati alle armi e' dovuta l'assistenza sanitaria a cura dell'ente mutualistico presso il quale il lavoratore risulta assicurato al momento della chiamata o del richiamo alle armi. Tale assistenza deve essere erogata ai familiari a carico per tutto il periodo dell'adempimento degli obblighi militari.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 9 ottobre 2010
