Art. 2 mediazione — Controversie oggetto di mediazione
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Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Testo vigente dal 5 marzo 2010 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva