Art. 6 mediazione — Durata
((Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi.)) ((Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi.)) ((Il termine di durata del procedimento di mediazione non e' soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1.)) ((La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216
12Il D.Lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione".
Testo vigente dal 25 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva