Art. 8-bis mediazioneMediazione in modalita' telematica

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[1]Quando la mediazione si svolge in modalita' telematica, ciascun atto del procedimento e' formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e puo' essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. Ciascuna parte puo' chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione e' demandata dal giudice, il documento elettronico e' inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalita'. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, e' inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

[2]9 10

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

9

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

10

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede piu' (con l'art. 41, comma 1) che la modifica di cui al presente articolo si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.

Testo vigente dal 1 gennaio 2023 al 25 gennaio 2025 · versione 10 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28~art8bis · fonte su Normattiva