La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e' autorizzata a concedere all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) per esigenze finanziarie della gestione assistenza un prestito di lire quindici miliardi. Il prestito sara' somministrato, per lire cinque miliardi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per altri cinque miliardi entro il quarto trimestre dell'anno 1968 e, per i residui cinque miliardi, il base alle richieste che saranno avanzate dall'INADEL non oltre il 31 dicembre 1972. Il prestito complessivo, con i relativi interessi, sara' ammortizzato in un periodo non superiore a 35 anni a partire dal 1 gennaio 1973, al tasso annuo composto del 4,25 per cento, mediante versamento di rate semestrali posticipate costanti. Il prestito anzidetto e' garantito dallo Stato, per il rimborso del capitale e per il pagamento dei relativi interessi.

Testo vigente dal 2 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-02-05;85~art12 · fonte su Normattiva