Il personale di cui all'articolo 2 e' iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianita' maturata presso l'ente di provenienza. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonche' la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennita' di anzianita' o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennita' di liquidazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi gia' riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianita' di servizio maturata alla data di iscrizione, determinera' in via teorica l'importo dell'indennita' premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai commi 2 e 3, e' corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennita' premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al comma 4, l'INADEL ricevera' dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli ex dipendenti della soppressa Opera nazionale maternita' ed infanzia (ONMI) transitati agli enti locali.

Testo vigente dal 14 novembre 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 498/1995

    Questione infondata
    11 dicembre 1995

    È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 6, commi 3 e 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, nella parte in cui, a seguito della introduzione di criteri - nuovi rispetto al previgente regime - per il computo dell'indennità premio di servizio degli ex dipendenti della disciolta O.N.M.I., con fissazione alla data dell'iscrizione all'INADEL del momento di determinazione di quanto maturato in base all'ordinamento dell'O.N.M.I. stessa, disporrebbe che l'indennità rimanga "congelata" a quella data, in assenza di meccanismi perequativi analoghi a quelli previsti dalla l. n. 297 del 1982. La normativa impugnata, infatti, salvaguarda il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione perché, riconducendo ad uniformità ed organicità la disciplina dei trattamenti di quiescenza e previdenza degli ex dipendenti O.N.M.I., ha sancito il principio della unicità del rapporto, riconoscendo ad essi una indennità premio di fine servizio INADEL commisurata all'intero rapporto attraverso la ricongiunzione dei periodi utili; nel contempo, ha curato di evitare che la soppressione dell'Opera si risolvesse in un danno per il personale, cui viene attribuita l'eventuale eccedenza fra l'importo versato per gli accantonamenti e quello determinato in via teorica (art. 6, comma 4). La non comparabilità fra la posizione di chi abbia concluso il suo rapporto prima della soppressione dell'O.N.M.I. e coloro che l'abbiano proseguito presso un altro ente - per i quali soltanto può parlarsi di valutazione e ricongiungimento di diversi periodi - consente poi di escludere il lamentato 'vulnus' al principio di eguaglianza. - Sul trattamento di fine servizio relativo al periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I., S. n. 311/1993 e O. n. 121/1988. Sul trattamento spettante alla fine del rapporto originato dalla successione all'O.N.M.I., S. n. 164/1989. red.: A. Greco

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 6 Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-10-27;482~art6 · fonte su Normattiva