Ai lavoratori agricoli con qualifica di giornalieri di campagna ed assimilati, ivi compresi i compartecipanti ed i piccoli coloni, spettano gli assegni familiari anche per le giornate di ferie e festivita' nazionali ed infrasettimanali in relazione al periodo per il quale per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione per ferie e per le festivita' suddette.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art6 · fonte su Normattiva