Art. 18
[1](Art. 9, n. 4, R.D.L., 17 giugno 1937, n. 1048).
[2]In caso di richiamo alle armi, gli assegni familiari spettano, salvo quanto stabilito da particolari disposizioni di legge, per tutto il periodo durante il quale per legge o per contratto collettivo di lavoro sussiste l'obbligo del pagamento della retribuzione o di parte di essa.
Testo vigente dal 7 settembre 1955, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva