Per l'iscritto gia' in servizio al 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della quota di pensione teorica relativa al servizio utile anteriore a tale data, si prende per base la retribuzione annua contributiva riferita alla data medesima. Per il periodo utile anteriore al 1 gennaio 1967, arrotondato ad anni interi, trascurando la frazione marginale che non risulti superiore a sei mesi, si attribuisce una retribuzione pensionabile annua costante pari al prodotto della predetta retribuzione annua contributiva diminuita di lire 50.000 per il coefficiente della tabella I allegata alla presente legge corrispondente agli anni del periodo utile suddetto. Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva di cui al comma precedente, l'effetto retroattivo fino al 1 gennaio 1967 o a data anteriore, eventualmente previsto da deliberazioni concernenti miglioramenti del trattamento economico adottate dagli enti successivamente a tale data, si considera efficace purche' le variazioni del trattamento economico derivino da promozioni al grado o categoria superiore o da leggi oppure da regolamenti organici.

Testo vigente dal 27 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-03;315~art3 · fonte su Normattiva