Art. 18

[1]Testo unico-art. 18. (Arrotondamento)

[2]Se nel totale del servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita e dell'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura. Nel caso di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4, resta fermo l'arrotondamento per eccesso gia' effettuato; il periodo di servizio trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo maturato.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art18 · fonte su Normattiva