All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 9 della presente legge, valutato in lire 290 milioni per l'anno 1968, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso, per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 12 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-27;36~art12 · fonte su Normattiva