I contributi annui a favore della Cassa pensioni, previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1353, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1968, rispettivamente, ad annue lire 370.000 e ad annue lire 260.000. 1 L'importo annuo del contributo personale, per ognuno dei quattro successivi periodi previsti dal comma secondo del citato articolo 12, e' stabilito rispettivamente: per l'ufficiale giudiziario, in lire 66.000, 90.000, 99.000, 108.000; per l'aiutante ufficiale giudiziario, in lire 46.200, 63.000, 69.300, 75.600.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1975, n. 586
1con decorrenza dal 1 gennaio 1975
La L. 18 novembre 1975, n. 586 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "I contributi annui a favore della Cassa pensioni previsti per ogni posto di organico di ufficiale giudiziario e per ogni posto di organico di aiutante ufficiale giudiziario dall'articolo 9 della legge 27 gennaio 1968, n. 36, sono elevati, a decorrere dal 1 gennaio 1975 rispettivamente, ad annue L. 940.000 e ad annue L. 705.000".
Testo vigente dal 20 dicembre 1975
