Alla copertura degli oneri derivanti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, dalla corresponsione delle pensioni maggiorate ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si provvede con un contributo pari al 2,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, da corrispondersi per la durata, di 5 anni a decorrere dal 1 gennaio 1963. Il contributo di cui al presente articolo e' dovuto al Fondo in aggiunta a quello complessivo di cui al precedente articolo 4, tenendo presenti le aliquote di riparto stabilite con l'articolo stesso.

Testo vigente dal 7 aprile 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;220~art5 · fonte su Normattiva