Sono abrogati l'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con quelle della presente legge.
Testo vigente dal 28 ottobre 1960
