Art. 31 — Abrogazione delle disposizioni contrarie e incompatibili con la nuova disciplina del trattamento pensionistico del personale delle navi traghetto appartenenti alle Ferrovie dello Stato
Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 9 della legge 23 luglio 1914, n. 742; articolo 8, ultimo comma, del decreto-legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292; articolo 8, penultimo comma, del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667; articolo 1, ultimo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1053; articoli 41, 42 e 43 del Regolamento approvato con regio decreto 6 luglio 1922, n. 1447; articolo 24 della legge 25 luglio 1952, n. 915.
Testo vigente dal 9 agosto 1967
